Art. 19
Indipendenza
In vigore dal 15 ott 2013
Indipendenza
1. Nell’assolvimento dei compiti ad esse attribuiti dal presente regolamento, la BCE e le autorità nazionali competenti che operano nel quadro dell’MVU agiscono in modo indipendente. I membri del consiglio di vigilanza e il comitato direttivo agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse dell’Unione nel suo complesso, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, i governi degli Stati membri e qualsiasi altro organo rispettano detta indipendenza.
3. A seguito di un esame della necessità di un codice di condotta da parte del consiglio di vigilanza, il consiglio direttivo elabora e pubblica un codice di condotta per il personale e i dirigenti della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria riguardante in particolare i conflitti di interesse.
Storico versioni
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