Art. 12 · Ispezioni in loco

Art. 12

Ispezioni in loco

In vigore dal 15 ott 2013
Ispezioni in loco 1.   Ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento e fatte salve altre condizioni stabilite dal pertinente diritto dell’Unione, la BCE può svolgere, a norma dell’ e previa notifica all’autorità nazionale competente interessata, tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all’, paragrafo 1, e di qualsiasi altra impresa inclusa nella vigilanza su base consolidata esercitata dalla BCE in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata a norma dell’, paragrafo 1, lettera g). Se necessario ai fini di un’ispezione corretta ed efficace, la BCE può svolgere l’ispezione in loco senza preavviso alle suddette persone giuridiche. 2.   I funzionari della BCE e le altre persone da essa autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dalla BCE e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all’, paragrafo 1. 3.   Le persone giuridiche di cui all’, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco sulla base di una decisione della BCE. 4.   I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzate o incaricate dall’autorità nazionale competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione prestano, sotto la vigilanza e il coordinamento della BCE, attivamente assistenza ai funzionari della BCE e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. Anche i funzionari dell’autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in questione hanno diritto di partecipare alle ispezioni in loco. 5.   Qualora i funzionari della BCE e le altre persone da essa autorizzate o incaricate che li accompagnano constatino che un soggetto si oppone ad un’ispezione ordinata a norma del presente articolo, l’autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante interessato presta loro l’assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale. Nella misura necessaria all’espletamento dell’ispezione, tale assistenza include l’apposizione di sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili. Qualora non disponga di tale potere, l’autorità nazionale competente interessata utilizza le proprie competenze per chiedere l’assistenza necessaria delle altre autorità nazionali.
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