Art. 11
Indagini generali
In vigore dal 15 ott 2013
Indagini generali
1. Ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento e fatte salve altre condizioni stabilite dal pertinente diritto dell’Unione, la BCE può svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui all’, paragrafo 1, stabiliti o ubicati in uno Stato membro partecipante.
A tal fine la BCE ha il diritto di:
a)
chiedere la presentazione di documenti:
b)
esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti di cui all’, paragrafo 1, e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;
c)
ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui all’, paragrafo 1, o dai loro rappresentanti o dal loro personale;
d)
organizzare audizioni per ascoltare altre persone che acconsentano ad essere interpellate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine.
2. I soggetti di cui all’, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione della BCE.
Quando un soggetto ostacola lo svolgimento dell’indagine, l’autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali pertinenti presta, conformemente al diritto nazionale, l’assistenza necessaria, anche facilitando alla Banca centrale europea, nei casi di cui agli , l’accesso ai locali commerciali delle persone giuridiche di cui all’, paragrafo 1, in modo che i predetti diritti possano essere esercitati.
Storico versioni
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