Art. 7 · Scambio di informazioni tra gestori dei sistemi di trasporto adiacenti

Art. 7

Scambio di informazioni tra gestori dei sistemi di trasporto adiacenti

In vigore dal 14 ott 2013
Scambio di informazioni tra gestori dei sistemi di trasporto adiacenti 1.   I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si scambiano su base regolare, informazioni sulla nomination, re-nomination, corrispondenza e conferma nei punti di interconnessione pertinenti. 2.   I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si scambiano informazioni circa la manutenzione delle loro singole reti di trasporto al fine di contribuire al processo decisionale per quanto riguarda l’uso tecnico dei punti di interconnessione. Le procedure per lo scambio di dati fra i gestori dei sistemi di trasporto sono integrate nei loro rispettivi accordi di interconnessione.
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