Art. 26 · Tariffe

Art. 26

Tariffe

In vigore dal 14 ott 2013
Tariffe 1.   La tariffa calcolata utilizzando la metodologia stabilita e/o approvata dall’autorità di regolamentazione nazionale o la tariffa stabilita e/o approvata dalla medesima autorità è utilizzata come prezzo di riserva in tutte le aste per tutti i prodotti di capacità standard con capacità continua e interrompibile. 2.   Il prezzo da pagare determinato in un’asta di capacità può essere sia un prezzo fisso, sia un prezzo variabile o essere soggetto ad altri regimi previsti nel regime normativo applicabile. Il prezzo fisso è composto dalla tariffa regolamentata applicabile al momento dell’asta più il diritto d’asta. Il prezzo variabile è composto dalla tariffa di prezzo regolamentata applicabile al momento in cui la capacità può essere utilizzata più il diritto d’asta. Le modalità possono essere diverse per la capacità in un prodotto aggregato in entrambi i lati di un punto di interconnessione. 3.   Gli accordi per tariffe adeguate per l’attuazione del presente regolamento sono fissati in tempo utile a livello nazionale e/o unionale. Tali disposizioni consentono la corretta attuazione dei meccanismi di assegnazione della capacità stabiliti dal presente regolamento, senza subire ripercussioni negative sugli introiti e le posizioni del flusso di cassa dei gestori dei sistemi di trasporto in ragione dell’attuazione del presente regolamento, in particolare riguardo alle disposizioni relative all’annullamento di una parte della capacità, compresa la nuova capacità, conformemente all’, paragrafo 3, all’, paragrafi 7 e 8, e all’, paragrafo 5, lettera b). 4.   Gli introiti della vendita all’asta della capacità aggregata sono ripartiti tra i gestori dei sistemi di trasporto che inseriscono la capacità nella capacità aggregata. Il prezzo di riserva della capacità aggregata è la somma dei prezzi di riserva della capacità presente nella capacità aggregata. Tutti gli introiti ricavati dalla vendita di capacità aggregata sono assegnati ai gestori dei sistemi di trasporto partecipanti dopo ogni transazione di capacità. 5.   Gli introiti generati dal prezzo di riserva della capacità sono attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto in proporzione ai prezzi di riserva delle loro capacità nella capacità aggregata. Gli introiti del diritto d’asta derivanti capacità al prezzo di riserva sono ripartiti in base ad un accordo tra i gestori dei sistemi di trasporto, approvato dall’autorità nazionale competente di regolamentazione, se del caso, prima delle aste. Nel caso in cui non vi sia alcun accordo precedente l’asta, gli introiti derivanti dal diritto d’asta per la capacità aggregata sono assegnati ai gestori dei sistemi di trasporto in percentuali uguali. 6.   Le autorità nazionali di regolamentazione approvano i meccanismi di recupero eccedenti o deficitarii. Qualora si applichi un regime di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione approvano l’uso degli introiti derivanti dalla capacità i cui prezzi superano la relativa tariffa.
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