Art. 2
In vigore dal 11 ott 2013
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici «22-, 25-Tokyo e 22-, 25-Uruguay» riportati nella colonna 3 dell’allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.
Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, ripartiti mediante l’applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell’allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell’operatore entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.
Storico versioni
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