Art. 1
In vigore dal 9 ott 2013
1. Ogni domanda di titolo d’importazione per il granturco, nell’ambito del contingente di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006, presentata dal 27 settembre 2013 a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 4 ottobre 2013, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 42,680622 %.
2. È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 4 ottobre 2013.
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