Art. 1
In vigore dal 9 ott 2013
1. Gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, superiori a 2 000 EUR, da erogare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate relativamente all’anno civile 2013, sono ridotti del 4,001079 %.
2. La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Bulgaria, Romania e Croazia.
Storico versioni
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