Art. 99
Delega di potere
In vigore dal 9 ott 2013
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di stabilire:
a)
i casi specifici, di cui all', paragrafo 8, lettera c), in cui non è richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea;
b)
la forma della garanzia di cui all', paragrafo 1, lettera c), e le norme concernenti il fideiussore di cui all';
c)
le condizioni per la concessione di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia di cui all', paragrafo 2;
d)
i termini per lo svincolo di una garanzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:952:oj#art-99