Art. 99 · Delega di potere

Art. 99

Delega di potere

In vigore dal 9 ott 2013
Delega di potere Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di stabilire: a) i casi specifici, di cui all', paragrafo 8, lettera c), in cui non è richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea; b) la forma della garanzia di cui all', paragrafo 1, lettera c), e le norme concernenti il fideiussore di cui all'; c) le condizioni per la concessione di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia di cui all', paragrafo 2; d) i termini per lo svincolo di una garanzia.
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