Art. 96
Divieti temporanei relativi all'uso delle garanzie globali
In vigore dal 9 ott 2013
Divieti temporanei relativi all'uso delle garanzie globali
1. Nell'ambito dei regimi speciali o della custodia temporanea la Commissione può decidere di vietare temporaneamente il ricorso:
a)
alla garanzia globale di importo ridotto o a un esonero dalla garanzia di cui all', paragrafo 2;
b)
alla garanzia globale di cui all' per le merci in relazione alle quali siano state constatate frodi su larga scala.
2. Laddove si applica il paragrafo 1, lettere a) o b), del presente articolo, il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o a un esonero dalla garanzia oppure alla garanzia globale di cui all' può essere autorizzato qualora la persona interessata soddisfi una delle seguenti condizioni:
a)
tale persona può dimostrare che non sono sorte obbligazioni doganali in relazione alle merci in questione nel corso delle operazioni da essa compiute nei due anni precedenti la decisione di cui al paragrafo 1;
b)
la persona interessata può dimostrare, qualora siano sorte obbligazioni doganali durante i due anni precedenti la decisione di cui al paragrafo 1, che tali obbligazioni sono state interamente pagate dal o dai debitori o dal fideiussore entro il termine prescritto.
Al fine di ottenere l'autorizzazione a ricorrere a una garanzia globale temporaneamente vietata, la persona interessata deve altresì soddisfare i criteri di cui all', lettere b) e c).
Storico versioni
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