Art. 94 · Fideiussore

Art. 94

Fideiussore

In vigore dal 9 ott 2013
Fideiussore 1.   Il fideiussore di cui all', paragrafo 1, lettera b), è una terza persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione. È approvato dalle autorità doganali che richiedono la garanzia, a meno che non si tratti di un ente creditizio, di una istituzione finanziaria o di una compagnia di assicurazione accreditata nell'Unione secondo le vigenti disposizioni dell'Unione. 2.   Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l'importo garantito del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri. 3.   Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare il fideiussore o il tipo di garanzia proposto se non sembrano assicurare l'effettivo pagamento entro il termine prescritto dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.
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