Art. 92 · Costituzione di una garanzia

Art. 92

Costituzione di una garanzia

In vigore dal 9 ott 2013
Costituzione di una garanzia 1.   La garanzia può essere costituita in una delle forme seguenti: a) deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia; b) impegno assunto da un fideiussore; c) altre forme di garanzia che garantiscano in modo equivalente il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri. 2.   Una garanzia sotto forma di deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente è costituita conformemente alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui la garanzia viene richiesta. La costituzione di una garanzia sotto forma di deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell'autorità doganale.
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