Art. 91
Garanzia facoltativa
In vigore dal 9 ott 2013
Garanzia facoltativa
Quando la costituzione di una garanzia è facoltativa, la garanzia è comunque richiesta dalle autorità doganali se esse ritengono che l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e gli altri oneri potrebbero non essere pagati entro il termine prescritto. Le autorità doganali fissano l'importo della garanzia in modo tale che non superi il livello di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:952:oj#art-91