Art. 9 · Registrazione

Art. 9

Registrazione

In vigore dal 9 ott 2013
Registrazione 1.   Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti. 2.   In casi specifici, gli operatori economici che non sono stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui presentano una dichiarazione o richiedono una decisione per la prima volta. 3.   Salvo che sia altrimenti disposto, le persone diverse dagli operatori economici non devono registrarsi presso le autorità doganali. Qualora le persone di cui al primo comma debbano registrarsi, si applica quanto segue: a) ove siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabilite; b) ove non siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui presentano una dichiarazione o richiedono una decisione per la prima volta. 4.   In casi specifici le autorità doganali invalidano la registrazione.
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