Art. 89 · Disposizioni generali

Art. 89

Disposizioni generali

In vigore dal 9 ott 2013
Disposizioni generali 1.   Se non specificato altrimenti, il presente capo si applica sia alle garanzie per obbligazioni doganali che sono sorte che a quelle per obbligazioni doganali che possono sorgere. 2.   Se le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente, tale garanzia copre l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione e gli altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci qualora: a) la garanzia sia usata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale; oppure b) la garanzia possa essere usata in più Stati membri. Una garanzia che non può essere usata al di fuori dello Stato membro in cui è richiesta è valida solo in tale Stato membro e copre almeno l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione. 3.   Quando le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, questa è richiesta al debitore o alla persona che può diventarlo. Esse possono altresì permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa dalla persona a cui è richiesta. 4.   Fatto salvo l', le autorità doganali richiedono la costituzione di una sola garanzia per merci specifiche o per una dichiarazione specifica. La garanzia costituita per una dichiarazione specifica si applica all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e agli altri oneri relativi a tutte le merci coperte da tale dichiarazione o immesse in libera pratica sulla scorta di tale dichiarazione, indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia esatta o no. Se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell'importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione. 5.   Su richiesta della persona di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità doganali possono autorizzare, a norma dell', paragrafi 1, 2 e 3, la costituzione di una garanzia globale per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale relativa a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali. 6.   Le autorità doganali controllano la garanzia. 7.   Non è richiesta una garanzia agli Stati, alle autorità amministrative regionali e locali o ad altri enti di diritto pubblico per le attività che intraprendono in veste di autorità pubbliche. 8.   Non è richiesta una garanzia: a) in caso di merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio; b) in caso di merci trasportate mediante un'installazione di trasporto fisse; c) in casi specifici in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea; d) le merci vincolate al regime di transito unionale avvalendosi della semplificazione di cui all', paragrafo 4, lettera e), e trasportate per via marittima o aerea tra porti o aeroporti dell'Unione. 9.   Le autorità doganali possono non esigere la costituzione della garanzia quando l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione da garantire non supera la soglia di valore statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi (16).
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