Art. 8 · Conferimento di competenze di esecuzione

Art. 8

Conferimento di competenze di esecuzione

In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione 1.   La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione: a) ove necessario, il formato e il codice dei requisiti comuni in materia di dati di cui all', paragrafo 2; b) le norme procedurali relative allo scambio e all'archiviazione di informazioni che possono essere effettuati con mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all', paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4. 2.   La Commissione adotta le decisioni relative alle deroghe di cui all', paragrafo 4, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
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