Art. 76 · Conferimento di competenze di esecuzione

Art. 76

Conferimento di competenze di esecuzione

In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per: a) la determinazione del valore in dogana ai sensi dell', paragrafi 1 e 2, e degli , comprese le norme per adeguare il prezzo effettivamente pagato o da pagare; b) l'applicazione delle condizioni di cui all', paragrafo 3; c) la determinazione del valore in dogana di cui all'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
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