Art. 7
Delega di potere
In vigore dal 9 ott 2013
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di stabilire:
a)
i requisiti comuni in materia di dati di cui all', paragrafo 2, tenendo conto dell'esigenza di espletare le formalità doganali stabilite nella normativa doganale e considerando altresì la natura e le finalità dello scambio e dell'archiviazione di informazioni di cui all', paragrafo 1;
b)
i casi specifici in cui possono essere utilizzati, conformemente all', paragrafo 3, lettera a), mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici;
c)
il tipo di informazioni e le indicazioni che le scritture di cui agli , paragrafo 4, e 214, paragrafo 1, devono contenere.
Storico versioni
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