Art. 66
Conferimento di competenze di esecuzione
In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:
a)
le norme procedurali, di cui all', paragrafo 1, destinate ad agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci;
b)
una misura intesa a concedere a un paese o territorio beneficiario la deroga temporanea di cui all', paragrafo 6.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
Storico versioni
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