Art. 66 · Conferimento di competenze di esecuzione

Art. 66

Conferimento di competenze di esecuzione

In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione: a) le norme procedurali, di cui all', paragrafo 1, destinate ad agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci; b) una misura intesa a concedere a un paese o territorio beneficiario la deroga temporanea di cui all', paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
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