Art. 6
Mezzi di scambio e archiviazione di informazioni e requisiti comuni in materia di dati
In vigore dal 9 ott 2013
Mezzi di scambio e archiviazione di informazioni e requisiti comuni in materia di dati
1. Tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici.
2. Ai fini dello scambio e dell'archiviazione di informazioni di cui al paragrafo 1 sono definiti requisiti comuni in materia di dati.
3. I mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati come segue:
a)
su base permanente, se debitamente giustificato dal tipo di traffico oppure se l'utilizzo di procedimenti informatici non è appropriato per le formalità doganali in questione;
b)
su base temporanea, nell'ipotesi di un guasto temporaneo del sistema informatico delle autorità doganali o degli operatori economici;
4. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può, in casi eccezionali, adottare decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici.
Tale decisione relativa a una deroga è giustificata dalla situazione specifica degli Stati membri che ne fanno richiesta e la deroga è concessa per un periodo di tempo specifico. La deroga è riesaminata periodicamente e può essere prorogata per ulteriori periodi di tempo specifici su ulteriore richiesta dello Stato membro al quale è indirizzata. Essa é revocata qualora non sia più giustificata.
La deroga non pregiudica lo scambio di informazioni tra lo Stato membro al quale è indirizzata e gli altri Stati membri né lo scambio e l'archiviazione di informazioni in altri Stati membri ai fini dell'applicazione della normativa doganale.
Storico versioni
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