Art. 59
Ambito di applicazione
In vigore dal 9 ott 2013
Ambito di applicazione
Gli stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione:
a)
della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all', paragrafo 2, lettere d) ed e);
b)
delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci; e
c)
delle altre misure dell'Unione relative all'origine delle merci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:952:oj#art-59