Art. 58
Conferimento di competenze di esecuzione
In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione
1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure riguardanti la gestione uniforme dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari di cui all', paragrafo 4, e la gestione della sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci di cui all', paragrafo 5.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure di cui all', paragrafo 4.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta ed uniforme della nomenclatura combinata, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 5.
Nei casi in cui il parere del comitato di cui all', paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l', paragrafo 6.
Storico versioni
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