Art. 57 · Classificazione tariffaria delle merci

Art. 57

Classificazione tariffaria delle merci

In vigore dal 9 ott 2013
Classificazione tariffaria delle merci 1.   Per l'applicazione della tariffa doganale comune, la "classificazione tariffaria" delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate. 2.   Per l'applicazione delle misure non tariffarie, la "classificazione tariffaria" delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni dell'Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate. 3.   La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell'applicazione delle misure connesse a tale sottovoce. 4.   La Commissione può adottare misure intese a determinare la classificazione tariffaria delle merci conformemente ai paragrafi 1 e 2.
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