Art. 50
Conferimento di competenze di esecuzione
In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione
1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese ad assicurare l'applicazione uniforme dei controlli doganali, compresi lo scambio delle informazioni e degli esiti delle analisi attinenti ai rischi, i criteri e le norme di rischio comuni, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari ai sensi dell', paragrafo 6.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di aggiornare rapidamente il quadro comune in materia di gestione del rischio e adeguare lo scambio di informazioni e analisi attinenti ai rischi, i criteri e le norme comuni in materia di rischio, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari in funzione dell'evoluzione dei rischi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 5.
Nei casi in cui il parere del comitato di cui all', paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l', paragrafo 6.
2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i porti e gli aeroporti in cui, conformemente all', si devono applicare formalità e controlli doganali a:
a)
i bagagli a mano e i bagagli registrati di persone:
i)
che prendono un volo in un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale che, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un altro aeroporto unionale;
ii)
che prendono un volo in un aeromobile che fa scalo in un aeroporto unionale prima di continuare verso un aeroporto non unionale;
iii)
che utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non unionale o con scalo o approdo finale in un porto non unionale;
iv)
che sono a bordo di imbarcazioni da diporto o di aeromobili da turismo o d'affari;
b)
i bagagli a mano e i bagagli registrati:
i)
che arrivano a un aeroporto unionale a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale e sono trasferiti in detto aeroporto unionale su un altro aeromobile che prosegue con un volo intraunionale;
ii)
che sono caricati in un aeroporto unionale su un aeromobile che prosegue con un volo intraunionale per il trasferimento in un altro aeroporto unionale su un aeromobile la cui destinazione è un aeroporto non unionale.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
Storico versioni
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