Art. 49 · Voli e traversate marittime all'interno dell'Unione

Art. 49

Voli e traversate marittime all'interno dell'Unione

In vigore dal 9 ott 2013
Voli e traversate marittime all'interno dell'Unione 1.   Controlli e formalità doganali si applicano ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli all'interno dell'Unione o che effettuano una traversata marittima all'interno dell'Unione solo qualora tali controlli o formalità siano previsti dalla normativa doganale. 2.   Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio: a) dei controlli di sicurezza; b) dei controlli connessi con divieti o restrizioni.
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