Art. 49
Voli e traversate marittime all'interno dell'Unione
In vigore dal 9 ott 2013
Voli e traversate marittime all'interno dell'Unione
1. Controlli e formalità doganali si applicano ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli all'interno dell'Unione o che effettuano una traversata marittima all'interno dell'Unione solo qualora tali controlli o formalità siano previsti dalla normativa doganale.
2. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio:
a)
dei controlli di sicurezza;
b)
dei controlli connessi con divieti o restrizioni.
Storico versioni
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