Art. 37 · Conferimento di competenze di esecuzione

Art. 37

Conferimento di competenze di esecuzione

In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione 1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per: a) utilizzare una decisione ITV o IVO dopo la data della sua revoca o della scadenza della sua validità, conformemente all', paragrafo 9, quarto comma; b) la comunicazione della Commissione alle autorità doganali conformemente all', paragrafo 10, lettere a) e b); c) l'uso di decisioni di cui all', stabilite conformemente all', lettera b), dopo la scadenza della loro validità; d) la sospensione delle decisioni di cui all', stabilite conformemente all', lettera b), e la notifica della sospensione o del ritiro della sospensione alle autorità doganali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4. 2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare: a) le decisioni di cui all', paragrafo 11; b) le decisioni di cui all' e stabilite conformemente all', lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. Nei casi in cui il parere del comitato di cui all', paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l', paragrafo 6.
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