Art. 29 · Decisioni adottate senza richiesta preventiva

Art. 29

Decisioni adottate senza richiesta preventiva

In vigore dal 9 ott 2013
Decisioni adottate senza richiesta preventiva Fatta eccezione per i casi in cui un'autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, l', paragrafi 4, 5, 6 e 7, l', paragrafo 3, e gli si applicano anche alle decisioni adottate dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della persona interessata.
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