Art. 277 · Esenzione dai dazi all'esportazione per le merci unionali temporaneamente esportate

Art. 277

Esenzione dai dazi all'esportazione per le merci unionali temporaneamente esportate

In vigore dal 9 ott 2013
Esenzione dai dazi all'esportazione per le merci unionali temporaneamente esportate Fatto salvo l', le merci unionali che sono temporaneamente esportate dal territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione dai dazi all'esportazione, subordinata alla reimportazione.
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