Art. 275
Modifica e invalidamento della notifica di riesportazione
In vigore dal 9 ott 2013
Modifica e invalidamento della notifica di riesportazione
1. Il dichiarante può essere autorizzato, su sua richiesta, a modificare una o più indicazioni della notifica di riesportazione dopo la presentazione della stessa.
Non è possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:
a)
hanno informato la persona che ha presentato la notifica di riesportazione della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;
b)
hanno stabilito che una o più indicazioni della notifica di riesportazione sono inesatte o incomplete;
c)
hanno già concesso lo svincolo delle merci per l'uscita.
2. Se le merci per le quali è stata presentata una notifica di riesportazione non escono dal territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano tale notifica in uno dei seguenti casi:
a)
su richiesta del dichiarante;
b)
entro 150 giorni dalla presentazione della notifica.
Storico versioni
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