Art. 275 · Modifica e invalidamento della notifica di riesportazione

Art. 275

Modifica e invalidamento della notifica di riesportazione

In vigore dal 9 ott 2013
Modifica e invalidamento della notifica di riesportazione 1.   Il dichiarante può essere autorizzato, su sua richiesta, a modificare una o più indicazioni della notifica di riesportazione dopo la presentazione della stessa. Non è possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali: a) hanno informato la persona che ha presentato la notifica di riesportazione della loro intenzione di procedere alla visita delle merci; b) hanno stabilito che una o più indicazioni della notifica di riesportazione sono inesatte o incomplete; c) hanno già concesso lo svincolo delle merci per l'uscita. 2.   Se le merci per le quali è stata presentata una notifica di riesportazione non escono dal territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano tale notifica in uno dei seguenti casi: a) su richiesta del dichiarante; b) entro 150 giorni dalla presentazione della notifica.
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