Art. 27
Annullamento di decisioni favorevoli
In vigore dal 9 ott 2013
Annullamento di decisioni favorevoli
1. Le autorità doganali annullano una decisione favorevole al destinatario della decisione se ricorrono tutte le condizioni seguenti:
a)
la decisione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete;
b)
il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
c)
se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.
2. L'annullamento della decisione è notificato al destinatario della decisione.
3. Se non altrimenti specificato nella decisione conformemente alla normativa doganale, gli effetti dell'annullamento decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale.
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