Art. 26 · Validità delle decisioni a livello dell'Unione

Art. 26

Validità delle decisioni a livello dell'Unione

In vigore dal 9 ott 2013
Validità delle decisioni a livello dell'Unione Salvo i casi in cui l'effetto di una decisione è limitato a uno o ad alcuni Stati membri, le decisioni relative all'applicazione della normativa doganale sono valide nell'intero territorio doganale dell'Unione.
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