Art. 259 · Ambito di applicazione

Art. 259

Ambito di applicazione

In vigore dal 9 ott 2013
Ambito di applicazione 1.   Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, merci unionali possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale dell'Unione per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione su richiesta del titolare dell'autorizzazione o di qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione, purché essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell'autorizzazione e le condizioni di quest'ultima siano soddisfatte. 2.   Non possono essere vincolate al regime di perfezionamento passivo alcune delle seguenti merci unionali: a) merci la cui esportazione dia luogo a un rimborso o a uno sgravio dei dazi all'importazione; b) merci che, prima della loro esportazione, siano state immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso finale, fintantoché le finalità di tale uso non siano realizzate, a meno che tali merci non debbano essere sottoposte a operazioni di riparazione; c) merci la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni all'esportazione; d) merci per le quali sia concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni di cui alla lettera c), a causa della loro esportazione. 3.   Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci temporaneamente esportate devono essere reimportate nel territorio doganale dell'Unione sotto forma di prodotti trasformati e immesse in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione. Esse possono concedere una proroga, di durata ragionevole, di detto periodo su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione.
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