Art. 258 · Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare

Art. 258

Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare

In vigore dal 9 ott 2013
Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare che una parte o la totalità delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, o dei prodotti trasformati, sia oggetto di riesportazione temporanea a fini di perfezionamento complementare fuori del territorio doganale dell'Unione, alle condizioni stabilite per il regime di perfezionamento passivo.
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