Art. 257
Periodo per l'appuramento
In vigore dal 9 ott 2013
Periodo per l'appuramento
1. Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale il regime di perfezionamento attivo deve essere appurato, conformemente all'.
Tale periodo decorre dalla data in cui le merci non unionali sono vincolate al regime ed è fissato tenendo conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per appurare il regime.
2. Le autorità doganali possono concedere, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione, una proroga di durata ragionevole del periodo stabilito a norma del paragrafo 1.
L'autorizzazione può specificare che un periodo con decorrenza nel corso di un mese, trimestre o semestre, scada l'ultimo giorno, rispettivamente, del mese, trimestre o semestre successivo.
3. In caso di esportazione anticipata a norma dell', paragrafo 2, lettera c), l'autorizzazione stabilisce il periodo entro cui le merci non unionali sono dichiarate per il regime di perfezionamento attivo, tenuto conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto nel territorio doganale dell'Unione.
Il periodo di cui al primo comma è fissato in mesi e non supera sei mesi. Esso decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti trasformati ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.
4. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 3 può essere prorogato, anche dopo la sua scadenza, purché il periodo complessivo non superi 12 mesi.
Storico versioni
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