Art. 25 · Conferimento di competenze di esecuzione

Art. 25

Conferimento di competenze di esecuzione

In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per: a) la presentazione e l'accettazione della richiesta di decisione di cui all', paragrafi 1 e 2; b) l'adozione della decisione di cui all', compresa, se del caso, la consultazione degli Stati membri interessati; c) il monitoraggio di una decisione, conformemente all', paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
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