Art. 24 · Delega di potere

Art. 24

Delega di potere

In vigore dal 9 ott 2013
Delega di potere Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di stabilire: a) le deroghe all', paragrafo 1, terzo comma; b) le condizioni per l'accettazione di una richiesta di cui all', paragrafo 2; c) il termine per l'adozione di una decisione specifica, compresa la possibile proroga di tale termine, conformemente all', paragrafo 3; d) i casi di cui all', paragrafo 4, in cui la decisione produce effetti a decorrere da una data che è diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta; e) i casi di cui all', paragrafo 5, in cui la validità della decisione è limitata nel tempo; f) la durata del periodo di cui all', paragrafo 6, primo comma; g) i casi specifici di cui all', paragrafo 6, secondo comma, lettera f), in cui non è data la possibilità al richiedente di esprimere il proprio punto di vista; h) i casi e le norme inerenti al riesame e alla sospensione delle decisioni conformemente all', paragrafo 4.
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