Art. 233 · Obblighi del titolare del regime di transito unionale nonché del vettore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito unionale

Art. 233

Obblighi del titolare del regime di transito unionale nonché del vettore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito unionale

In vigore dal 9 ott 2013
Obblighi del titolare del regime di transito unionale nonché del vettore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito unionale 1.   Il titolare del regime di transito unionale è tenuto a: a) presentare le merci intatte e le informazioni richieste all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e conformemente alle misure adottate dalle autorità doganali per la loro identificazione; b) rispettare le disposizioni doganali relative al regime; e c) salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa doganale, prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e delle altre imposte, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore, che possono essere dovute in relazione alle merci. 2.   Gli obblighi del titolare del regime sono soddisfatti e il regime di transito ha fine quando le merci vincolate a tale regime e le informazioni richieste sono a disposizione dell'ufficio doganale di destinazione conformemente alla normativa doganale. 3.   Gli spedizionieri o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito unionale sono anch'essi tenuti a presentarle intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e conformemente alle misure adottate dalle autorità doganali per la loro identificazione. 4.   Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito unionale o la conclusione di detto regime: a) lo status di speditore autorizzato, che consenta al titolare dell'autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito unionale senza presentarle in dogana; b) lo status di destinatario autorizzato, che consenta al titolare dell'autorizzazione di ricevere le merci in circolazione in regime di transito unionale in un luogo autorizzato, per concludere il regime conformemente all', paragrafo 2; c) l'uso di sigilli di un modello particolare, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l'individuazione delle merci vincolate al regime di transito unionale; d) l'uso di una dichiarazione in dogana con requisiti in materia di dati ridotti per vincolare le merci al regime di transito unionale; e) l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale, purché contenga le indicazioni di tale dichiarazione e tali indicazioni siano a disposizione delle autorità doganali alla partenza e a destinazione per consentire la vigilanza doganale delle merci e l'appuramento del regime.
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