Art. 232 · Conferimento di competenze di esecuzione

Art. 232

Conferimento di competenze di esecuzione

In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per applicare l', paragrafo 3, lettere da b) a f), e l', paragrafo 2, lettere da b) a f), nel territorio doganale dell'Unione, tenendo conto delle esigenze dell'Unione. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
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