Art. 22
Decisioni adottate su richiesta
In vigore dal 9 ott 2013
Decisioni adottate su richiesta
1. Chiunque chieda che sia presa una decisione riguardante l'applicazione della normativa doganale fornisce alle autorità doganali competenti tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere.
Una decisione può anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale.
Salvo che sia altrimenti disposto, l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione.
2. Le autorità doganali verificano, senza indugio e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di decisione, se sono soddisfatte le condizioni per l'accettazione di tale richiesta.
Se le autorità doganali stabiliscono che la richiesta contiene tutte le informazioni necessarie affinché siano in grado di adottare la decisione, informano il richiedente dell'accettazione entro il termine specificato al primo comma.
3. Le autorità doganali competenti adottano una decisione di cui al paragrafo 1 e notificano al richiedente al più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta, salvo che sia altrimenti disposto.
Se si trovano nell'impossibilità di rispettare il termine per l'adozione di una decisione, prima che esso scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l'ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere. Salvo che sia altrimenti disposto, tale ulteriore periodo di tempo non supera i 30 giorni.
Fatto salvo il secondo comma, le autorità doganali possono prorogare il termine per l'adozione di una decisione, come previsto dalla normativa doganale, qualora sia il richiedente a farne richiesta per realizzare adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri. Gli adeguamenti e l'ulteriore periodo di tempo necessario per realizzarli sono comunicati alle autorità doganali, che decidono in merito alla proroga.
4. Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. A eccezione dei casi previsti dall', paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data.
5. Salvo che sia altrimenti disposto nella normativa doganale, la validità della decisione non è limitata nel tempo.
6. Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente.
Il primo comma non si applica nei seguenti casi:
a)
se riguarda una decisione ai sensi dell', paragrafo 1;
b)
in caso di rifiuto del beneficio di un contingente tariffario qualora sia raggiunto il volume del contingente tariffario specificato di cui all', paragrafo 4, primo comma;
c)
se lo richiedono la natura o il livello della minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori;
d)
se la decisione mira a garantire l'esecuzione di un'altra decisione per la quale sia stato applicato il primo comma, fatto salvo il diritto dello Stato membro interessato;
e)
se pregiudica indagini avviate per lottare contro le frodi; oppure
f)
in altri casi specifici.
7. Una decisione che ha conseguenze sfavorevoli per il richiedente è motivata e menziona il diritto di ricorso di cui all'.
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