Art. 218 · Trasferimento di diritti e obblighi

Art. 218

Trasferimento di diritti e obblighi

In vigore dal 9 ott 2013
Trasferimento di diritti e obblighi I diritti e gli obblighi del titolare di un regime riguardo alle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito possono essere trasferiti interamente o in parte a un'altra persona che soddisfi le condizioni previste per il regime in questione.
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