Art. 202 · Misure di politica commerciale

Art. 202

Misure di politica commerciale

In vigore dal 9 ott 2013
Misure di politica commerciale 1.   Qualora siano messi in libera pratica prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo e l'importo del dazio all'importazione sia calcolato conformemente all', paragrafo 3, le misure di politica commerciale da applicare sono quelle relative all'immissione in libera pratica delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai rottami e ai residui. 3.   Qualora siano messi in libera pratica prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo e l'importo del dazio all'importazione sia calcolato conformemente all', paragrafo 1, le misure di politica commerciale applicabili a tali merci si applicano solo se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono soggette a dette misure. 4.   Laddove la legislazione dell'Unione stabilisca misure di politica commerciale per l'immissione in libera pratica, tali misure non si applicano ai prodotti trasformati immessi in libera pratica in seguito a perfezionamento passivo se: a) i prodotti trasformati mantengono la loro origine unionale ai sensi dell'; b) il perfezionamento passivo comprende la riparazione, incluso il sistema degli scambi standard di cui all'; o c) il perfezionamento passivo interviene successivamente ad altre operazioni di perfezionamento ai sensi dell'.
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