Art. 200 · Conferimento di competenze di esecuzione

Art. 200

Conferimento di competenze di esecuzione

In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali concernenti: a) la distruzione di merci di cui all'; b) la vendita di merci di cui all', paragrafo 1; c) l'abbandono delle merci allo Stato conformemente all'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
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