Art. 195 · Svincolo subordinato al pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia

Art. 195

Svincolo subordinato al pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia

In vigore dal 9 ott 2013
Svincolo subordinato al pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia 1.   Quando il vincolo delle merci a un regime doganale fa sorgere un'obbligazione doganale, lo svincolo delle merci è subordinato al pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia a copertura dell'obbligazione. Tuttavia, fatto salvo il terzo comma, il primo comma non si applica al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione. Quando, in virtù delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci, le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale in questione può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia. 2.   In casi specifici lo svincolo delle merci non è subordinato alla costituzione di una garanzia per le merci oggetto di una richiesta di prelievo da un contingente tariffario. 3.   Se è fatto ricorso alla semplificazione di cui agli ed è costituita una garanzia globale, lo svincolo delle merci non è subordinato alla verifica della garanzia da parte delle autorità doganali.
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