Art. 194 · Svincolo delle merci

Art. 194

Svincolo delle merci

In vigore dal 9 ott 2013
Svincolo delle merci 1.   Quando sono soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime in questione e sempre che siano state applicate le eventuali restrizioni e le merci non formino oggetto di divieti, le autorità doganali procedono allo svincolo delle stesse non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione in dogana sono state verificate oppure accettate senza verifica. Il primo comma si applica anche quando la verifica di cui all' non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria. 2.   Tutte le merci oggetto della medesima dichiarazione sono svincolate in un'unica volta. Ai fini del primo comma, quando una dichiarazione in dogana riguarda merci che rientrano in due o più articoli, si considera che le indicazioni relative alle merci che rientrano in ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata.
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