Art. 191 · Risultati della verifica

Art. 191

Risultati della verifica

In vigore dal 9 ott 2013
Risultati della verifica 1.   I risultati della verifica della dichiarazione in dogana sono utilizzati per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate. 2.   Quando non si procede alla verifica della dichiarazione in dogana, il paragrafo 1 si applica in base alle indicazioni figuranti in tale dichiarazione. 3.   I risultati della verifica effettuata dalle autorità doganali hanno la stessa forza probante in tutto il territorio doganale dell'Unione.
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