Art. 179
Sdoganamento centralizzato
In vigore dal 9 ott 2013
Sdoganamento centralizzato
1. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare, presso un ufficio doganale competente del luogo in cui l'interessato è stabilita, una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale.
Si può derogare al requisito per l'autorizzazione di cui al primo comma se la dichiarazione in dogana è presentata e le merci sono presentate agli uffici doganali sotto la responsabilità di un'unica autorità doganale.
2. Il richiedente l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali.
3. L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana:
a)
vigila che le merci siano vincolate al regime doganale in questione;
b)
effettua i controlli doganali per la verifica della dichiarazione in dogana di cui all', lettere a) e b);
c)
se del caso, chiede che l'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci di effettui i controlli doganali per la verifica della dichiarazione in dogana di cui all', lettere c) e d); e
d)
espleta le formalità doganali per la riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'eventuale obbligazione doganale.
4. L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana e quello presso il quale sono presentate le merci si scambiano le informazioni necessarie per la verifica della dichiarazione in dogana e per lo svincolo delle merci.
5. L'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettua, fatti salvi i propri controlli riguardanti le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione, i controlli doganali di cui al paragrafo 3, lettera c), e fornisce all'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana i risultati di tali controlli.
6. L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana svincola le merci conformemente agli , tenendo conto:
a)
dei risultati dei propri controlli per la verifica della dichiarazione in dogana;
b)
dei risultati dei controlli effettuati dall'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci per la verifica della dichiarazione in dogana e dei controlli riguardanti le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione.
Storico versioni
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