Art. 170 · Presentazione di una dichiarazione in dogana

Art. 170

Presentazione di una dichiarazione in dogana

In vigore dal 9 ott 2013
Presentazione di una dichiarazione in dogana 1.   Fatto salvo l', paragrafo 1, la dichiarazione in dogana può essere presentata da qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve inoltre essere in grado di presentare o far presentare le merci in questione in dogana. Tuttavia, qualora l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi obblighi particolari per una determinata persona, tale dichiarazione è presentata da tale persona o dal suo rappresentante. 2.   Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione. 3.   In deroga al paragrafo 2, la condizione di stabilimento nel territorio doganale dell'Unione non è richiesta alle persone che: a) presentano una dichiarazione in dogana di transito o di ammissione temporanea, b) presentano una dichiarazione in dogana a titolo occasionale, anche a fini di uso finale o di perfezionamento attivo, purché le autorità doganali lo ritengano giustificato; c) sono stabilite in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell'Unione e che presentano le merci cui fa riferimento la dichiarazione in dogana a un ufficio doganale di frontiera dell'Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione. 4.   Le dichiarazioni in dogana sono autenticate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:952:oj#art-170