Art. 163
Documenti di accompagnamento
In vigore dal 9 ott 2013
Documenti di accompagnamento
1. I documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione in dogana.
2. I documenti di accompagnamento sono forniti alle autorità doganali se la normativa dell'Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali.
3. In casi specifici gli operatori economici possono redigere i documenti di accompagnamento a condizione che siano autorizzati a farlo dalle autorità doganali.
Storico versioni
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