Art. 145 · Dichiarazione di custodia temporanea

Art. 145

Dichiarazione di custodia temporanea

In vigore dal 9 ott 2013
Dichiarazione di custodia temporanea 1.   Le merci non unionali presentate in dogana fanno l' oggetto di una dichiarazione di custodia temporanea contenente tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la custodia temporanea. 2.   I documenti relativi alle merci in custodia temporanea sono forniti alle autorità doganali se la normativa dell'Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali. 3.   La dichiarazione di custodia temporanea è presentata da una delle persone di cui all', paragrafi 1 o 2, al più tardi al momento della presentazione delle merci in dogana. 4.   A meno che non vi sia un'esonerodall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata, la dichiarazione di custodia temporanea include un riferimento a ogni dichiarazione sommaria di entrata presentata per le merci presentate in dogana, tranne se tali merci sono già state in custodia temporanea o sono state vincolate a un regime doganale e non hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione. 5.   Le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione di custodia temporanea assuma anche una delle seguenti forme: a) dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata presentata per le merci in questione, con l'aggiunta dei particolari contenuti nella dichiarazione di custodia temporanea; b) un manifesto o un altro titolo di trasporto, recante i particolari contenuti nella dichiarazione di custodia temporanea, nonché i dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione. 6.   Le autorità doganali possono accettare che siano utilizzati sistemi informativi commerciali, portuali o relativi al trasporto per la presentazione di una dichiarazione di custodia temporanea, a condizione che contengano le indicazioni necessarie per tale dichiarazione e che tali indicazioni siano disponibili ai sensi del paragrafo 3. 7.   Gli articoli da 188 a 193 si applicano alla dichiarazione di custodia temporanea. 8.   La dichiarazione di custodia temporanea può inoltre essere utilizzata anche per: a) la notifica di arrivo di cui all'; oppure b) la presentazione delle merci in dogana di cui all', nella misura in cui soddisfa le condizioni previste da tali disposizioni. 9.   La dichiarazione di custodia temporanea non è necessaria se, al più tardi al momento della presentazione delle merci in dogana, la loro posizione doganale di merci unionali è determinata ai sensi degli articoli da 153 a 156. 10.   La dichiarazione di custodia temporanea è conservata dalle autorità doganali o è accessibile alle stesse al fine di verificare che le merci a cui essa si riferisce siano successivamente vincolate a un regime doganale o riesportate ai sensi dell'. 11.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 10, se le merci non unionali che circolano in regime di transito sono presentate in dogana presso un ufficio di destinazione entro il territorio doganale dell'Unione, le indicazioni per l'operazione di transito interessata sono considerate come equivalenti alla dichiarazione di custodia temporanea, purché soddisfino i requisiti necessari a tale scopo. Tuttavia, il titolare delle merci può presentare una dichiarazione di custodia temporanea al termine della procedura di transito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:952:oj#art-145