Art. 140 · Scarico e visita delle merci

Art. 140

Scarico e visita delle merci

In vigore dal 9 ott 2013
Scarico e visita delle merci 1.   Le merci sono scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano solo con l'autorizzazione delle autorità doganali e unicamente nei luoghi designati o autorizzati dalle medesime. Questa autorizzazione non è tuttavia richiesta in caso di pericolo imminente che imponga di scaricare immediatamente la totalità o parte delle merci. In tal caso, le autorità doganali ne sono informate senza indugio. 2.   Le autorità doganali possono esigere in qualsiasi momento che le merci vengano scaricate e tolte dall'imballaggio al fine di effettuarne la visita, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati.
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